Opposizione al decreto ingiuntivo, mediazione, negoziazione.

note a Cass. Civ. S.U., Sent. n. 19596 del 18.09.2020

Le Sezioni Unite, decidendo su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato il seguente principio di diritto: “Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.

In pratica, pertanto, sarà rigido onere del creditore procedente, convenuto nel giudizio di opposizione ma attore sostanziale, attivarsi per promuovere la prevista procedura, pena l’improcedibilità della domanda avanzata in sede monitoria e conseguente revoca del decreto ingiuntivo (il quale, tuttavia, potrà nuovamente ottenersi in esito al deposito di un nuovo ricorso, non potendosi ritenere consumato il diritto ad agire).

Quid juris per il caso in cui il Giudice dovesse ordinare alle Parti, genericamente, l’attivazione del procedimento di negoziazione assistita, anziché di mediazione?

L’art. 3, comma 1, del D.L. 132/2014 dispone che “l’esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”. Come è noto, la disposizione opera, tra l’altro, in presenza di giudizi in cui si domanda il “pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro”.

In tali ipotesi, a parere dello scrivente, non vi è ragione affinché si giunga, per il caso di mancata attivazione della procedura di negoziazione assistita, a risultati diversi da quelli trattati nella pronuncia in commento: la domanda - monitoria - dovrà ritenersi improcedibile ed il decreto dovrà conseguentemente ritenersi revocato. Allo stesso risultato, infine, si dovrebbe giungere laddove l’invito alla negoziazione o la domanda di mediazione siano presentati dall’Opponente (anziché dall’Opposto), atteso che è evidente la differente causa petendi tra le due posizioni (accertamento del credito e della sua esigibilità da una parte, negazione totale o parziale della debenza dall’altra).

La giurisprudenza, tuttavia, non ha maturato una visione univoca: il dato letterale della norma, infatti (art. 3 co. III D.L. 132/2014) escluderebbe dal campo dell’obbligatorietà della negoziazione (e della conseguente improcedibilità) i procedimenti per ingiunzione e le cause in opposizione.

Avv. Stefano Bisignano